IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21  ottobre
2022, di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022 con il quale la sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e' stata
nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022 con  il  quale  al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
le riforme istituzionali; 
  Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2022 con il  quale  al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  23
relativo al Dipartimento per le riforme istituzionali; 
  Ritenuto  opportuno   delegare   al   Ministro   per   le   riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, sen.  Maria  Elisabetta
Alberti Casellati, le funzioni di cui al presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Delega di funzioni in materia 
                      di riforme istituzionali 
 
  1. A decorrere dal 12 novembre 2022, al Ministro senza  portafoglio
per le riforme istituzionali e  la  semplificazione  normativa,  sen.
Maria Elisabetta Alberti Casellati, di seguito denominata «Ministro»,
sono  delegate  le  funzioni  di  coordinamento,  di  indirizzo,   di
vigilanza,  di  verifica  e  di  promozione  di   iniziative,   anche
normative, nonche' ogni altra funzione attribuita al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  relativamente  alle  riforme  istituzionali,
anche costituzionali, alle riforme elettorali e a quelle connesse  al
sistema della rappresentanza politica,  anche  con  riferimento  alle
modalita' di finanziamento. 
  2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 con riguardo,
in particolare: 
    a) alle riforme costituzionali, istituzionali e  legislative,  in
particolare relative alla forma di Stato, alla forma di  Governo,  al
bicameralismo,  al  procedimento  legislativo,   agli   istituti   di
democrazia  diretta,  alle  riforme   elettorali,   con   particolare
riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa
agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed
alla  rappresentanza  italiana  nel   Parlamento   europeo,   nonche'
all'introduzione di nuovi diritti e doveri  dei  cittadini,  anche  a
livello costituzionale; 
    b) allo studio e al confronto sulle questioni  istituzionali,  di
natura sostanziale e procedimentale, anche alla luce della evoluzione
degli  strumenti  di  comunicazione,  anche  digitali  e  telematici,
curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali  nazionali  e
territoriali e le rappresentanze politiche nazionali e  territoriali,
il sistema  universitario  e  della  ricerca  pubblica  e  privata  e
l'associazionismo di riferimento, nonche' con le  istituzioni  e  gli
organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare
riguardo a quelli  dell'Unione  europea,  del  Consiglio  d'Europa  e
dell'Organizzazione delle Nazioni unite; 
    c) allo sviluppo e al coordinamento, in raccordo con  i  Ministri
competenti, dell'attivita' di consultazione pubblica su tematiche  di
rilevante interesse pubblico e sociale, anche  attraverso  l'utilizzo
di strumenti telematici. 
  3. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  il  Ministro  si
avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.